Ordinanza di Cuffaro: locali chiusi alle 2, venerdì e sabato alle 3

Al fine di tutelare la salute pubblica, in relazione all’urgente necessità di disporre interventi volti a stabilire un opportuno equilibrio tra i contrapposti interessi di frequentatori e residenti, mediante una ridefinizione degli orari di chiusura dei locali pubblici e della disciplina in materia di impatto acustico, nonché esortando i gestori a forme di collaborazione sull’ordinata fruizione degli spazi adiacenti i propri locali; ORDINA a tutti gli esercenti:
A) di garantire il rispetto dei limiti acustici di legge o di zona (nei locali nelle aree di pertinenza). L’attività musicale in spazio esterno non potrà superare i 70 (dB) fino alle 22 e i 60 (dB) dalle 22 fino al limite orario consentito. In aree prevalentemente residenziali, il limite è di 55 (dB) fino alle 22 e di 45 (dB) dopo le 22.

B) di osservare i seguenti orari di chiusura:
ore 2 da domenica a giovedì;
ore 3 venerdì, sabato e prefestivi.

C) di vigilare, all’interno dei locali e/o degli spazi confinati ai medesimi assegnati, sul rispetto delle misure delle disposizioni normative aventi ad oggetto il contenimento della diffusione del contagio da Covid 2019, attualmente rappresentate dalle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome n. 20/96/CR1/COV19 dell’11/06/2020 e loro dinamico aggiornamento, nonché di tutte quelle altre norme che saranno in futuro emanate dalle autorità statali e regionali competenti,

D) di assumere immediatamente ogni adeguata iniziativa di presidio e sicurezza anti-assembramento e/o anti-contagio, all’interno dei locali e/o degli spazi confinati ai medesimi assegnati, e nel caso venissero compromesse le condizioni sopra cennate, a qualsiasi titolo anche per motivi legati al comportamento degli avventori, nonché di segnalare immediatamente, alle Forze dell’Ordine, la necessità di intervento.

E) di assicurare la presenza permanente in misura adeguata di presidi igienico-sanitari al fine di garantire la nettezza permanente dei locali e degli spazi, salvo quanto richiesto dalle Linee Guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in ragione del rinvio a essi disposto dal DPCM 17.05.2020 e dall’OPRS 16/06/2020;
SI RICORDA A TUTTI GLI ESERCIZI COMMERCIALI COMPRESI QUELLI DI “VICINATO”
Il DIVIETO ASSOLUTO di somministrazione vendita di bevande alcoliche o super alcoliche a tutti minori di anni 16 come stabilito dall’art.689 c.p.
Le disposizioni della presente ordinanza hanno efficacia fino al 30/09/2020, in tutto il territorio comunale. L’Amministrazione, al fine di evitare il determinarsi di situazioni pregiudizievoli per il riposo dei residenti, potrà ridurre l’orario per obiettive esigenze di interesse pubblico.

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